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Migliore protezione delle persone vittime della tratta di esseri umani nel sistema d’asilo

Sempre più vittime della tratta di esseri umani si trovano nella procedura d’asilo svizzera. La loro situazione è preoccupante poiché nella procedura d’asilo la protezione delle vittime di tratta è fortemente limitata. Esse non possono rivendicare gli stessi diritti delle vittime che soggiacciono al diritto sugli stranieri. Molte vittime necessitano urgentemente di un sostegno psicosociale, di un’assistenza adeguata e di un alloggio sicuro, ma tutto ciò è difficilmente accessibile a causa della mancanza di strutture specializzate approntate e finanziate specificatamente per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime di tratta.

Raccomandazioni della Plateforme Traite


  1. Migliorare l’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani nella procedura d’asilo

    Nel quadro della procedura d’asilo è necessario migliorare l’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani. Già a partire dal primo sospetto, l’autorità preposta alla procedura di asilo deve orientare la presunta vittima verso un consultorio specializzato affinché si possa identificare la persona come vittima e organizzare il seguito della presa in carico presso una  struttura specializzata.


  2. La Svizzera deve esercitare il diritto di esaminare la richiesta d’asilo nella procedura Dublino

    Per quanto concerne le vittime della tratta di esseri umani nella procedura Dublino, la Svizzera dovrebbe ricorrere alla clausola di sovranità (art. 17 Dublino III) ossia la Svizzera dovrebbe trattare ed esaminare essa stessa la richiesta d’asilo. In particolare nel caso in cui un trasferimento dovesse risultare svantaggioso per la vittima (a causa di un pericolo in un altro Stato Dublino o a causa della sua condizione psichica o fisica personale).


  3. Pari trattamento delle vittime della tratta di esseri umani nel quadro del diritto d’asilo e del diritto sugli stranieri
    Alle vittime che si trovano nella procedura d’asilo spettano i diritti garantiti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. Esse devono poter accedere a un supporto specializzato già a partire dai primi sospetti: innanzitutto avere la possibilità di richiedere un periodo di recupero e di riflessione adeguato (attualmente la vittima che si trova in una procedura d’asilo ottiene spesso solo il termine minimo di 30 giorni, senza che vi sia alcuna possibilità di proroga), ricevere un alloggio adeguato e sicuro, consulenza specializzata per le vittime della tratta di esseri umani, servizi di interpretariato e traduzione, accesso alla presa in carico medica e psicologica in relazione ai traumi subiti.

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