Protezione e diritti per le vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento della forza lavoro
La tratta di esseri umani viene spesso correlata alla prostituzione, più di rado allo sfruttamento della forza lavoro e ancor meno ad attività illecite svolte sotto costrizione. Questi reati in Svizzera vengono perseguiti penalmente solo in rarissimi casi.
Raccomandazioni della Plateforme Traite
Migliorare l’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento della forza lavoro
La tratta di esseri umani è un crimine per sua natura nascosto: per contrastarlo sono necessari un occhio esperto e la volontà politica di combatterlo. La formazione dei professionisti che entrano in contatto con le potenziali vittime della tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento della forza lavoro, in particolare la formazione e sensibilizzazione delle ispettrici e degli ispettori del lavoro e delle autorità di perseguimento penale, deve essere promossa e finanziata in tutti i Cantoni.
Estensione dell’interpretazione dell’articolo 182 Codice penale
Quando le vittime sono costrette, a causa delle loro condizioni di vita, ad accettare situazioni di lavoro abusive, il procedimento penale si concentra spesso solo sul reato di «usura» (art. 157 CP) e non sul reato di «tratta di esseri umani» (art. 182 CP). Le vittime non godono quindi dei diritti derivanti dallo statuto di vittima di tratta poiché non vengono considerate tali. Il diritto penale svizzero non definisce chiaramente i mezzi coercitivi della tratta di esseri umani, ad es. l’abuso della condizione di vulnerabilità indicato all’articolo 4 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (entrata in vigore in Svizzera il 1º aprile 2013). Chiediamo quindi l’applicazione dell’art. 182 CP in linea con l’art. 4 della Convenzione del Consiglio di Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani.