Tema

Eliminare le differenze a livello cantonale

L’impegno dei Cantoni è decisivo affinché le vittime della tratta di esseri umani vengano riconosciute come tali e ricevano supporto specializzato, un alloggio protetto, consulenza e assistenza professionali. La Svizzera ha firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e deve quindi applicare i diritti delle vittime in essa contenuti su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, ogni Cantone può decidere autonomamente se esiste un organo di cooperazione contro la tratta di esseri umani, come istituire una cooperazione tra gli attori principali e come struttuare e finanziare la protezione delle vittime. Di conseguenza, in alcuni Cantoni la protezione delle vittime e il perseguimento penale funzionano molto bene e degli organismi specializzati sono istituiti e finanziati. Ma in altri non c’è nulla e la protezione delle vittime non funziona (bene).

Anche il “Gruppo di esperti del sulla lotta contro la tratta di esseri umani” del Consiglio d’Europa GRETA ha più volte criticato questi problemi durante le ultime due valutazioni.

Raccomandazioni della Plateforme Traite


  1. Meccanismi di cooperazione in tutti i Cantoni

    In tutti i Cantoni (o nelle associazioni cantonali) sono necessarie tavole rotonde che includano gli attori interessati, con mandati chiari per le persone coinvolte e procedure di collaborazione ben definite, in modo tale che l’identificazione, il sostegno e la protezione delle vittime siano garantiti per tutte le forme di tratta di esseri umani e per tutte le vittime.


  2. Consulenza specializzata e alloggio per le vittime in tutti i Cantoni
    In tutti i Cantoni le vittime della tratta di esseri umani devono poter accedere a una consulenza specializzata e a un alloggio sicuro gestito da una ONG  specializzata nella protezione delle vittime di tratta.


  3. Coinvolgimento di organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime
    In tutti i casi e in tutti i Cantoni occorre garantire che le organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime siano coinvolte il più presto possibile nell’identificazione, nella consulenza e nell’assistenza delle presunte vittime della tratta di esseri umani, garantendo così la specificità e la qualità professionale dell’assistenza.


  4. Standard di protezione delle vittime validi in tutta la Svizzera
    In tutta la Svizzera sono necessari standard uniformi in materia di assistenza e protezione delle vittime per garantire gli stessi diritti e una presa a carico univoca per tutte le vittime.


  5. Riconoscimento e finanziamento pubblico di organizzazioni specializzate
    Le organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime devono essere riconosciute ufficialmente e finanziate in modo adeguato.

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